La fine vittoriosa di questa guerra porrà il Reich tedesco di fronte a compiti che potranno essere risolti solamente mediante l’aumento della sua popolazione.
È di grande importanza che l’aumento delle nascite colmi i vuoti fatti dalla guerra tra la popolazione. La nuova costruzione dell’abitazione tedesca deve quindi, in futuro, tener conto delle condizioni necessarie per una vita sana delle famiglie numerose.
Allo scopo di garantire per il dopo guerra, l’inizio immediato di un programma di costruzione di abitazioni corrispondente a questi principi, fin d’ora dovranno essere adottate disposizioni preparatorie. Di conseguenza dispongo:
La realizzazione delle mie disposizioni è compito del Reich. Per la loro esecuzione io nomino un Commissario del Reich per la costruzione dell’abitazione sociale, il quale dipende direttamente da me.
La costruzione delle abitazioni verrà eseguita secondo un programma edilizio che sarà fissato anno per anno. Il numero delle abitazioni da costruire complessivamente nei singoli anni sarà stabilito da me. In proposito il Commissario del Reich mi presenterà un piano annuo stabilito in collaborazione col Procuratore Generale per l’ordinamento dell’economia edilizia: egli sarà responsabile che l’entità degli edifici per abitazione da provvedere annualmente concordi con i progetti edilizi generali, i quali dovranno essere proporzionati alla attuale capacità di produzione.
Nell’ambito del programma generale della costruzione delle abitazioni dovrà essere dato uno speciale incremento alla costruzione delle abitazioni per i lavoratori agricoli. Lo stesso dicasi per la costruzione di case in proprietà di piccoli centri rurali o suburbani (Siedlung) con capitale privato: per il primo anno del dopo guerra dovrà essere predisposta e realizzata la nuova costruzione di un totale di 300.000 abitazioni.
ESECUZIONE DEL PROGRAMMA EDILIZIO
Nel finanziamento, per quanto possibile, si dovrà fare uso delle istruzioni dell’economia dello Stato. La esecuzione e l’amministrazione delle costruzioni avverrà per mezzo di imprese per le abitazioni di pubblica utilità, o di altri istituti adatti, in base a speciale autorizzazione, in quanto non venga intrapresa dai Comuni. L’assegnazione ai locatori avverrà a cura dei Comuni con la approvazione del Partito ed in base a norme sulle quali saranno impartite speciali direttive.
AMMONTARE DELLA PIGIONE
Gli oneri e le pigioni della nuova costruzione dell’abitazione tedesca dovranno essere fissati in modo che corrispondano adeguatamente al reddito dei cittadini ai quali le abitazioni sono destinate. Per rag. giungere questo scopo, l’incremento della costruzione dell’abitazione con capitali del Reich dovrà essere esteso in modo da potere conseguire oneri e pigioni sostenibili.
ACQUISIZIONE DI TERRENI EDIFICABILI
a) Designazione delle zone di abitazione a colonie:
Nelle località nelle quali dopo la guerra è previsto un aumento del fabbisogno di abitazioni – se non è stato già fatto – dovranno essere designate delle zone per abitazioni a colonie e creati dei piani economici in base alla legge sull’acquisizione di zone per abitazione del 22 settembre 1933.
b) Prezzi base per le zone di abitazione e colonizzazione:
Per terreni edificabili designati nel piano economico come zone di abitazione e colonizzazione le autorità per la formazione dei prezzi d’intesa coi Comuni dovranno fissare i prezzi base.
c) Ripartizione dei lotti:
La ripartizione dei lotti verrà facilitata mediante legge del Reich.
d) Facilitazioni per l’acquisizione di terreno edificabile:
L’acquisizione di terreni edificabili verrà regolata con una legge del Reich mediante la quale sarà facilitato ed accelerato il libero acquisto di lotti e sarà anche data la possibilità dell’espropriazione dietro adeguato indennizzo.
SISTEMAZIONE DI TERRENI E SERVIZI IN COMUNE
La copertura delle spese derivanti ai Comuni a causa della sistemazione di terreni e degli impianti in comune verrà regolata con una legge del Reich, allo scopo di uniformare e semplificare le disposizioni vigenti.
I Comuni, nella sistemazione dei terreni, pur limitando la spesa, dovranno tenere in considerazione le esigenze della sanità pubblica, del traffico e della sicurezza.
PROGETTI
a) Tipi della costruzione delle abitazioni:
La nuova costruzione dell’abitazione tedesca, dopo la guerra, avverrà col sistema di abitazioni a piani di case unifamiliari (con giardino), di piccoli centri rurali e suburbani (Siedlung) (con parte economica e singola). La scelta dei singoli tipi si determinerà secondo l’ubicazione del luogo di costruzione.
b) Struttura delle abitazioni:
Nel progetto concernente gli edifici di abitazione durante i primi cinque anni dopo la fine della guerra, è fatto obbligo di basarsi sulla seguente struttura quantitativa dei vani:
1) L’80 per cento delle nuove abitazioni saranno composte di una cucina abitabile spaziosa e di tre camere da letto, inoltre di un locale per la doccia con gabinetto separato. Le abitazioni in edifici a due o più piani, in quanto possibile, avranno anche un balcone.
2) Il 10 per cento delle nuove abitazioni avranno un vano in più, ed il lo per cento un vano in meno.
3) Inoltre, in ogni caso, dovrà essere prevista una dispensa ed un ripostiglio.
Nel caso di progetti per nuove città o per importanti opere edilizie che modifichino fondamentalmente la struttura di un Comune con l’approvazione del Commissario del Reich, si potrà deviare dai numeri proporzionali.
c) Ampiezza dei vani:
I vani e le abitazioni non potranno essere inferiori alle seguenti dimensioni minime:
1) Per un’abitazione di tre stanze compresa la cucina abitabile: una cucina abitabile di 22 metri quadrati, una stanza da letto per i genitori di 16 metri quadrati, un’altra stanza da letto di 10 metri quadrati, un vano per la doccia con gabinetto separato di 5 metri quadrati, un vestibolo di 6 metri quadrati, una loggia di 3 metri quadrati; complessivamente 62 metri quadrati.
2) Per un’abitazione di quattro stanze compresa la cucina abitabile: una cucina abitabile di 24 metri quadrati, una stanza da letto dei genitori di 10 metri quadrati, due stanze da letto ciascuna di 10, in totale 20 metri quadrati, un locale per la doccia con gabinetto separato di 5 metri quadrati, un vestibolo di 6 metri quadrati, una loggia di 3 metri quadrati; complessivamente 74 metri quadrati.
3) Per un’abitazione di cinque stanze compresa la cucina abitabile: una cucina abitabile di 26 metri quadrati, una stanza da letto dei genitori di 16 metri quadrati, tre altre stanze da letto di 10 metri quadrati ciascuna, 30 metri quadrati, un loca1e per la doccia con gabinetto separato di 5 metri quadrati, un vestibolo di 6 metri quadrati, una loggia di 3 metri quadrati; complessivamente 86 metri quadrati.
Saranno concesse delle piccole variazioni in quanto lo esiga il carattere del terreno.
d) Applicazione delle esperienze della guerra aerea.
Le esperienze fatte con la guerra aerea dovranno essere tenute in considerazione nella scelta della zona residenziale, nella densità delle costruzioni; nella costruzione delle case e nell’impianto dei rifugi antiaerei.
In quanto il piano di ricostruzione preveda dei rifugi, essi dovranno essere creati a prova di bombe e calcolati in modo che ogni abitante della casa possa trovarvi la possibilità di dormire.
STANDARDIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
La riduzione delle spese di costruzione delle abitazioni dovrà essere raggiunta con ogni mezzo, senza che però ne venga pregiudicata la forma architettonica. Per questo dovranno essere studiate le piante per le abitazioni delle varie dimensioni, che saranno dichiarate obbligatorie preventivamente per la durata di cinque anni. Inoltre dovranno essere fissate uniformemente le altezze dei piani, lo spessore dei muri e la costruzione dei tetti, soffitti e dei vani delle scale.
Le parti fisse dei servizi, le finestre e le porte dovranno il più possibile essere standardizzati. I lavori nei cantieri dovranno essere meccanizzati allo scopo di eliminare il più possibile il lavoro manuale. Si dovranno cercare e praticamente perfezionare, mediante l’applicazione in grande stile di metodi i quali in breve tempo portino ad una considerevole semplificazione e ad un acceleramento del lavoro di costruzione.
Le norme fondamentali di economia edilizia per l’esecuzione del programma di costruzione della abitazione, verranno regolate dal Procuratore Generale per l’ordinamento dell’economia edilizia. Egli disporrà circa l’impiego dei materiali e della mano d’opera per ogni programma di costruzione e, per quanto concerne la mano d’opera, di concerto col Ministro del Lavoro del Reich. Per l’allestimento dei materiali edili necessari, fin da ora si dovrà promuovere l’ampliamento dei luoghi di produzione. Oltre ciò bisognerà sviluppare la ricerca di nuovi materiali edili adatti.
SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA
Le disposizioni vigenti nel campo della costruzione delle abitazioni, ai sensi del presente decreto verranno uniformate e semplificate mediante la legge sulla nuova costruzione dell’abitazione per tutto il Reich.
COMMISSARI PROVINCIALI PER L’ABITAZIONE
Per la direzione locale della costruzione dell’abitazione e il suo inquadramento nell’ambito di tutta la edilizia, sono responsabili i « Gauleiter» delle provincie, in qualità di commissari provinciali per l’abitazione. Per l’adempimento di questo compito essi si varranno degli uffici dell’amministrazione statale che saranno determinati dal Ministro degli Interni del Reich, e nell’ambito della legge e in base alle prescrizioni degli ordini a loro impartiti dalle autorità supreme del Reich, potranno dare delle disposizioni a tutte le autorità provinciali direttamente od indirettamente incaricate della costruzione delle abitazioni. Se in base alla legge sul riordinamento delle città tedesche saranno destinati speciali incaricati, la competenza di questi rimarrà inalterata. L’esecuzione del programma di costruzione delle abitazioni nella capitale del Reich Berlino è di competenza dell’ispettore generale edile per la capitale del Reich, in base alle disposizioni di un regolamento di esecuzione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle opere edilizie di carattere sociale già iniziate nei cantieri. Le opere edilizie già definite nèl progetto e nel finanziamento potranno essere realizzate in base alle disposizioni finora vigenti, tuttavia con la restrizione che il numero delle abitazioni piccole e piccolissime non superi generalmente in ogni comune il 20 per cento delle abitazioni previste per il«primo anno dell’abitazione».
Il Commissario del Reich, di concerto con le autorità superiori del Reich competenti, emanerà le disposizioni legislative e amministrative necessarie all’esecuzione ed all’integrazione del presente decreto.
Nota del tutto indispensabile: questo Disegno di legge fu pubblicato in italiano dalla Rivista Internazionale di Ingegneria Sanitaria e Urbanistica, n. 83-84 1941, le idee del Führer [e presumibilmente di Albert Speer] per la ricostruzione post bellica, si sarebbero applicate ovviamente nell’ipotetico mondo del nazionalsocialismo trionfante, oggetto tra l’altro di diverse ipotesi fantascientifiche di un certo successo commerciale (f.b.)